REDI Revista Electrónica de Derecho Informático - Nbr. 47, June 2002
Giovanni Maria Riccio - Borsista del dottorato di ricerca in «Comparazione e diritto civile», Università di Salerno (Italia)
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Código Civil. - Artículo 2049
Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico)
Derecho de las comunicaciones
Telecomunicaciones
Redes de comunicación
Responsabilidad civil
Obligaciones
Contratos
Contratos informáticos
Empresa mercantil
Contratos mercantiles
Contratos electrónicos
Italia: La responsabilità civile degli internet providers alla luce della direttiva n. 2000/31/CE
GIOVANNI MARIA RICCIO*
La responsabilità civile degli internet providers alla luce della direttiva n. 2000/31/CE**. 1. Introduzione. -2. La direttiva 2000/31/CE ed i modelli di riferimento. - 3. Analisi delle disposizioni della direttiva relative alla responsabilità dei prestatori intermediari. - 4. Conclusioni. 1. La responsabilità dei soggetti che operano in Rete rappresenta un tema che, ormai da tempo, è oggetto di attenzione da parte dei diversi formanti del sistema. Prima la giurisprudenza, seppur con posizioni opposte ed altalenanti, poi la legislazione, a livello nazionale e sovranazionale, sembrano aver preso posizione sul punto, facendo chiarezza su quella che appare come una delle più intricate tematiche scaturenti dall’avvento di internet. Anzi, potrebbe dirsi che sia stato proprio l’intervento del formante legislativo a tracciare le guidelines in un settore reso caotico dall’atteggiamento poco deciso della giurisprudenza. Il presente intervento, seppur in estrema sintesi, si ripropone di tracciare gli sviluppi della materia, soffermandosi, in particolare, sulla recente direttiva 2000/31/CE e sui modelli dai quali la stessa ha tratto ispirazione. La discussione, però, non può che prendere le mosse da alcune caratteristiche comuni alla tematica in esame ed all’intero sistema della responsabilità civile. In primo luogo, va ricordato che la responsabilità per fatto illecito è espressione di un diritto «interpretativo, ma politico»: con questa espressione vuole intendersi che, qualsiasi scelta, in questo settore, è frutto di un ponderato bilanciamento di interessi di natura non solo giuridica e che, allo stesso tempo, il compito di tracciare i limiti e le funzioni dell’istituto - cui va riconosciuta una non comune 'elasticità' - non è svolto in via esclusiva dal legislatore, ma è integrato dall’opera dell’interprete[1]. In secondo luogo, le regole della responsabilità civile, per loro stessa natura, godono di una particolare attitudine alla circolazione transfrontaliera: questo dato è confermato dalla posizione, corretta, di chi ritiene che il sistema in esame abbia «in diritto comparato [...] da tempo ricevuto una sistemazione spontanea»[2]. In ultimo, la dottrina, da tempo, si è sforzata di scardinare il c.d. dogma della colpa[3], individuando l’esistenza di un sistema articolato, all’interno del quale convivono una pluralità di criteri di imputazione[4]. Non dovrebbe sussistere, quindi, una dicotomia colpa-responsabilità oggettiva: la responsabilità oggettiva non costituisce l’unica forma alternativa di responsabilità, ma si presenta, a sua volta, come uno dei possibili criteri di imputazione dell’illecito. La colpa, invece, pur perdendo il suo ruolo predominante all’interno del sistema, manterrebbe la valenza di criterio normale di imputazione[5], nei cui confr...Try vLex for FREE for 3 days
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