Actualidad de la justicia social. Liber amicorum en homenaje a Antonio Marzal (2008)
Umberto Carabelli
Section: Sumario
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Id. vLex: VLEX-58815291
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I. La Direttiva n. 96/71 sul distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi transnazionale. Qualche considerazione generale. II. Alcuni problemi interpretativi relativi al suo ambito di applicazione. iii. La tutela del lavoro nell’ordinamento comunitario: una rilettura della evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia e della normativa del trattato Ce (alla luce dei principi generali del diritto). iV. il lungo e complesso processo di approvazione della Direttiva n. 96/71: le difformità tra la proposta della Commissione e il testo definitivo. V. La protezione dei lavoratori distaccati: obblighi e facoltà previsti nei confronti dello Stato membro ospitante in relazione all’estensione ad essi delle tutele del lavoro interne. VI. Segue: i problemi interpretativi posti dal dettato dell’art. 3, par. 10, della Direttiva. Vii. La nuova Direttiva sulla liberalizzazione dei servizi nel mercato interno: la salvaguardia del diritto del lavoro del paese ospitante ed il rinvio alla Direttiva n. 96/71. Bibliografia.

Constitución Española de 1978. - Artículo 50
Libera circolazione dei servizi e rischi di dumping sociale: I problematici rimedi offerti dalla direttiva n. 96/71 Sul distacco dei lavoratori all’estero
I. La direttiva n. 96/71 Sul distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi transnazionale. Qualche considerazione generale La Direttiva n. 96/71 ha come obiettivo la definizione di un quadro di regole alle quali gli Stati membri devono attenersi nella definizione delle ‘condizioni di lavoro e di occupazione’ dei lavoratori distaccati temporaneamente sul loro territorio da imprese stabilite in un altro Stato membro, nelle tre ipotesi individuate nell’art. 1, par. 3, lett. a, b e c. Più precisamente, le imprese destinatarie della normativa comunitaria sono quelle stabilite in uno Stato membro, le quali, «nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale, distacchino lavoratori, a norma del par. 3, nel territorio di uno Stato membro» (art. 1, par. 1). Laddove le tre ipotesi rilevanti ai fini dell’applicazione della Direttiva sono rispettivamente: quella dell’impresa distacchi «per conto proprio e sotto la propria direzione, nel territorio di uno stato membro, nell’ambito di un contratto concluso tra l’impresa che lo invia e il destinatario della prestazione di servizi che opera in tale Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore el’impresa che lo invia» (art. 1, par. 3, lett. a)1; quella di un’impresa che distacchi «un lavoratore nel territorio di uno Stato membro, in uno stabilimento o in un’impresa appartenente al gruppo, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo invia» (lett. b); quella, infine, dell’impresa di lavoro temporaneo o che svolga attività di cessione temporanea di lavoratori –nella versione inglese: «a temporary employment undertaking or placement agency»– la quale distacchi «un lavoratore presso un’impresa utilizzatrice avente la sede o un centro di attività nel territorio di uno Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro fra il lavoratore e l’impresa di lavoro temporaneo o l’impresa che lo cede temporaneamente» (lett. c)2. La base giuridica della Direttiva è costituita dagli artt. 57, par. 2 (oggi art. 47, par. 2) e 66 (oggi 55)3: si è dunque in presenza di una Direttiva non di armonizzazione delle normative di tutela del lavoro, bensì di determinazione delle discipline del lavoro applicabili ai distacchi transnazionali di lavoratori, in funzione della rimozione delle restrizioni alla libera circolazione dei servizi4: la>normativa comunitaria, insomma, mira soprattutto a fornire un quadro ‘bilanciato’ di riferimento normativo per la circolazione dei prestatori di servizi negli Stati membri della Comunità, con specifico riferimento al trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti da essi occupati. Da questo punto di vista aveva perfettamente ragione chi, ancor prima della approvazione definitiva della Direttiva, nella ricerca di una definizione che esprimesse siffatta duplice anima, aveva affermato che «la Directive est plus, dan son esprit et dans son fondement, une directive économique qu’une directive sociale, même si l’un des ses objectifs est de protéger les travailleurs détachés, en les faisant bénéficier, à l’occasion de leur mobilité pour le compte de leur employeur, des dispositions essentielles du droit de travail du pays d’exécution de la prestation de services, lorsqu’elles lui sont favorables»5. Per contro, non pare da condividersi, quanto meno nella sua assolutezza, l’opinione secondo la quale la Direttiva ha la funzione di fondare un generale principio di parità tra lavora-tori locali e lavoratori distaccati6: ciò che si prefigge la normativa comunitaria è piuttosto –come chiaramente espresso in più parti di essa– assicurare una tendenziale parità di trattamento tra le imprese che svolgono una prestazione di servizi transnazionale e quelle del paese ospitante (quanto meno con riferimento alle due ipotesi previste dall’art. 1, par. 3, lett. a e c: quella di cui alla lett. b è, come si vedrà, dotata di una propria peculiarità)7; per quanto riguarda, invece, la parità tra lavoratori distaccati e lavoratori ‘autoctoni’, essa è formalmente strumentale alla prima e, soprattutto, è (come si dirà tra breve) solo eventuale, sia perché l’estensione ai primi delle tutele del lavoro dei secondi –oltre a non interessare i distacchi di breve durata o per lavori di ‘scarsa entità’8– riguarda solo un limitato numero di materie (per le altre è meramente opzionale, e soprattutto condizionata), sia perché ai lavoratori distaccati è comunque garantita la conservazione ...
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